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Responsabilità medica: il valore fidefaciente della cartella clinica redatta presso una struttura sanitaria p

2025-06-13 03:15

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La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20939, pronunciata all'udienza del 28 marzo 2025 (deposito motivazioni in data

 

 

 La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20939, pronunciata all'udienza del 28 marzo 2025 (deposito motivazioni in data 5 giugno 2025), ha preso in esame il tema concernente il valore fidefaciente della cartella clinica redatta presso una struttura sanitaria privata.


 

 

Il fatto.


 

 

Una parte civile proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 590 c.p. di un imputato, medico chirurgo. A quest'ultimo era stato contestato che, sottoponendo, presso una struttura sanitaria privata, una paziente ad un intervento di sostituzione di protesi mammarie, liposuzione e revisione cicatrice addome, per imperizia e negligenza, consistite nella mancata osservanza delle linee guida, nel congedare la paziente senza opportuni controlli, nell'avere eseguito l'intervento presso una struttura non adeguata a supportare la situazione emorragica grave verificatasi la sera dell'intervento, e nell'omettere i doverosi controlli e interventi, aveva cagionato alla donna lesioni personali quali ematoma, tessuti muscolari lesionati, asportazione della protesi mammaria destra, cicatrici incongrue e disomogeneità del sottocutaneo addominale.


 

 

In primo grado, l'imputato era stato assolto, pur alla luce, tra gli altri elementi, delle valutazioni del consulente di parte civile, secondo cui l'intervento non avrebbe potuto essere eseguito in sede ambulatoriale; il Tribunale aveva, tuttavia, escluso che tale circostanza costituisse l'antecedente causale delle lesioni occorse alla paziente, in quanto l'emergenza emorragica era stata gestita dall'ospedale. La Corte d'appello aveva confermato la pronuncia del giudice di prime cure.


 

 

Nell'ambito dei propri motivi di ricorso, la parte civile aveva contestato che alla cartella clinica, redatta presso una struttura sanitaria privata, non convenzionata, potesse essere attribuita fede privilegiata.


 

 

La decisione.


 

 

La Suprema Corte ha, innanzitutto, rilevato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cartella clinica rientri nella categoria degli atti certificativi, essendo il documento in cui viene annotata, da parte del sanitario, oltre alla diagnosi, l'andamento della malattia e le terapie che vengono somministrate, costituendo lo strumento finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero. In questo senso, è stato affermato, riguardo alla cartella clinica, che la stessa costituisce il diario diagnostico-terapeutico - la cui tenuta e conservazione è disciplinata da norme di diritto pubblico -, nel quale vanno annotati fatti di giuridica rilevanza quali i dati anagrafici ed anamnestici del paziente, gli esami obiettivi, di laboratorio e specialistici, le terapie praticate, nonché l'andamento, gli esiti e gli eventuali postumi della malattia. Essa è peraltro atto pubblico in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992 , Delogu).


 

 

I giudici di legittimità hanno inoltre osservato come l'art. 481 c.p. punisca la falsità ideologica commessa da "persone esercenti un servizio di pubblica necessità", ed in particolare la condotta di chi "nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità". Non ha rilievo, dunque, la natura pubblica o privata della struttura, ma l'acclarata natura certificativa dell'atto e la qualifica di esercente il servizio di pubblica necessità da parte del sanitario (sul punto, Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, Palmeri; Sez. 5, n. 15272 del 08/02/2022, D'Ostuni). Tale questione è stata, altresì, affrontata con riferimento al personale infermieristico da Sez. 5, n. 9393 del 16/12/2019, Feleppa, secondo cui l'infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività svolta, come evidenziato anche dall'art. 1 della legge 10 agosto 2005, n. 251, persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un'attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale quando redige la cartella o la scheda infermieristica.


 

 

Infine, il Collegio, sotto diverso profilo, ha ritenuto non sufficientemente argomentata dai giudici di merito l'esclusione di ogni incidenza causale, sul negativo decorso post operatorio della paziente, dell'acclarata inadeguatezza della struttura in cui l'intervento chirurgico era stato eseguito. Si trattava, infatti - si è rilevato - di struttura ambulatoriale, autorizzata solo per interventi da eseguirsi in anestesia locale, mentre la sostituzione e riapplicazione di protesi si deve eseguire in sedazione e in regime di day surgery o con ricovero di almeno 24 ore. La struttura era, pertanto, certamente priva dei requisiti necessari analiticamente previsti dal D.P.R. 14/1/1997, quali la dotazione di un tavolo operatorio, di un'adeguata illuminazione e dei presidi igienici ed organizzativi appropriati, tali da garantire una corretta assistenza.


 

 

Sulla base di tale ultime, ed ulteriori, motivazioni inerenti l'accertamento del nesso di causa, la Suprema Corte ha pertanto annullato agli effetti civili la sentenza impugnata.


 

 

 


 

 

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